Probabilmente ognuno di noi è incappato, almeno una volta, nei famigerati autovelox installati su strade spesso improbabili, ben nascosti e, quindi, poco visibili. Di conseguenza, al malcapitato viene recapitato un verbale di accertamento per violazione del Codice della Strada che, non di rado, viene pagato per evitare Ricorsi al Prefetto o al Giudice di Pace e, dunque, per evitare l’alea del procedimento.
Tuttavia, in soccorso dei numerosi automobilisti, è intervenuta un’importante sentenza del Tribunale di Treviso che ha statuito che gli apparecchi elettronici di rilevamento della velocità debbano essere necessariamente tarati annualmente, secondo le prescrizioni adottate dal manuale di utilizzo, ponendosi in netto contrato con la pronuncia della Consulta del 2015 che non prevedeva alcuna cadenza temporale nella taratura di detti strumenti elettronici.
Conseguentemente, laddove manchi la taratura annuale, il verbale è nullo. Ovviamente, ciò presuppone l’esperimento di un Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace con un margine alto di accoglimento e, dunque, annullamento del verbale.